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editoriale

Il sostegno impari(tario)

Un bimbo con disabilità iscritto presso una scuola paritaria ha diritto all’insegnante di sostegno? Si.

Chi paga il sostegno nella scuola paritaria?

Il Tribunale civile di Roma ha emesso l’Ordinanza n° 21122-13 con la quale ha accolto in via d’urgenza la richiesta di condanna per discriminazione ai sensi della L. n° 67/2006 di una scuola paritaria che aveva rifiutato l’iscrizione ad un alunno con disabilità poiché la famiglia non era disposta a pagare le spese per il docente per il sostegno.
L’ Ordinanza è interessante perché affronta una serie di problemi circa il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali e l’obbligo delle scuole paritarie a garantire l’integrazione scolastica ai sensi della L. n° 62/2000.
Ma ancor più interessante è la motivazione con la quale il Tribunale ha stabilito che lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo se da esse anticipato.
Infatti in base all’art. 1 comma 4 lett. e) della L. n° 62/2000 la scuola paritaria è obbligata ad accettare alunni con disabilità, offrendo loro tutto quanto necessario per l’esercizio del loro diritto allo studio adeguandosi a quanto previsto dalla L. n° 104/92.

Così si esprime il Tribunale:

“L’organizzazione dell’insegnamento di sostegno da parte delle scuole paritarie, pertanto, costituisce un preciso obbligo di legge e rappresenta uno standard qualitativo essenziale per ottenere il riconoscimento della parità”.

Altrettanto interessante è il passaggio dell’ordinanza concernente l’obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie. Infatti dopo aver citato l’art 1 comma 14 della L. n° 62/2000 contenente uno stanziamento statale non eccessivo (€ 1.500-2000 annue) per il pagamento del sostegno alle scuole paritarie, l’Ordinanza così prosegue:

“Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva, ove mai vi fossero dubbi interpretativi, si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’art. 33, comma 4°, Costituzione, in base al quale “la legge, … deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” nonché alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 comma 2°, Costituzione.”

L’Ordinanza precisa inoltre che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all’atto della richiesta al pagamento del sostegno, la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo, fermo restando il suo diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare. Ciò onde evitare che con il pagamento del sostegno a carico dell’alunno con disabilità questi venga discriminato rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che non debbono pagare nulla per il sostegno. Di qui la condanna della scuola paritaria alla iscrizione dell’alunno, all’immediata fornitura del sostegno ed al pagamento dei danni non patrimoniali pari a €15.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di causa.

Fonte: Il MIUR deve pagare il sostegno anche per le scuole paritarie (Ord. Trib. Roma 21122/13)

A distanza di qualche anno, la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso di una scuola paritaria a cui il Tribunale civile aveva imposto l’assegnazione ad un alunno con disabilità di tutte le ore di sostegno previste dal PEI nonostante non disponesse di copertura finanziaria, con sentenza nr. 9966/17 ribaltava le decisioni precedenti.

Sostiene la Corte che con la l. n° 62/2000 le scuole paritarie hanno l’obbligo di accettare le iscrizioni degli alunni con disabilità, ma lo Stato non ha l’obbligo di coprire i costi per il sostegno in misura superiore a quanto previsto dal comma 14 dell’art. 1 della stessa legge come parziale aiuto finanziario a tali scuole proprio per il sostegno. Con ciò ha smentito la Corte d’Appello che riteneva non esservi aggravio per l’erario, poiché lo Stato avrebbe dovuto pagare le 22 ore settimanali se l’alunno si fosse iscritto nuovamente alla scuola statale.
La Cassazione, citando un suo  precedente orientamento, afferma invece che lo Stato non ha nessun obbligo  di garantire alle scuole paritarie il sostegno nella stessa misura con cui è assicurato alle scuole statali. Tale obbligo, come precisato in altre sue decisioni, grava sulle scuole paritarie in forza della loro libertà di impresa, i cui rischi lo Stato attenua proprio con i finanziamenti previsti dall’art. 1 comma 14 della l. n° 62/2000.

Fonte: Lo Stato non è obbligato ad assegnare alle scuole paritarie l’intero costo dei docenti per il sostegno (Sent. Cass. 9966/17)

Nella decisione si fa invece costante riferimento al 3° comma dell’art. 33 che prevede la libertà dei privati di istituire scuole “senza oneri per lo Stato”. Il fatto però che, sia pur in modo ridotto, l’art. 1 comma 14 della l. n° 62/2000 conceda contributi alle scuole paritarie, significa che del 4° comma dell’art. 33¹ si è tenuto conto, poiché, se le scuole paritarie fossero ritenute semplici scuole private, tali finanziamenti cadrebbero sotto la scure del 3° comma dell’art. 33 della Costituzione.
Quale senso interpretativo allora può avere l’inciso del comma 4, secondo cui la legge deve assicurare agli studenti delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello delle scuole statali?

Il dibattito è aperto.

Certo è che si pone un serio problema discriminatorio nei confronti del ragazz* che vuole iscriversi ad una scuola paritaria i cui titoli di studio sono equipollenti a quelli di una scuola pubblica.

E’ altrettanto certo che le spese del sostegno non possono, anzi non devono, gravare sulla famiglia.

Ci pare che il tema non sia irrilevante, visto il crescente numero di iscrizioni alle scuole (private) paritarie.

L’ inclusione passa anche da queste interpretazioni legislative e dalle consequenziali decisioni “pratiche”.

Ad maiora

¹ La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.


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