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editoriale

Il diritto a non emigrare

Il diritto a non emigrare

Lo smart working ha avuto tante declinazioni negli ultimi due anni in Italia: “lavoro agile”, “lavoro da casa” ed infine “south working” con cui si intende quella circostanza nella quale la modalità da remoto consente ai lavoratori di stabilire o ristabilire la propria residenza al Sud Italia lavorando per aziende del Nord o addirittura oltreconfine.

Premettendo che nessuna di esse lo interpreta nel modo giusto o comunque perlomeno non lo definisce completamente, certo è che, seppur con ritardo, si è colto l’aspetto “egalitario” della nuova frontiera del lavoro da remoto, sia pubblico che, soprattutto, privato.

Cosa intendiamo?

Beh semplicemente che il concetto di “south working” di ritorno (per chi cioè era residente già nel sud Italia) afferma indirettamente quello che è (o meglio dovrebbe essere) un diritto inalienabile del cittadino: il diritto a non emigrare.

Cosa intendiamo per “diritto a non emigrare” ? Semplicemente, per usare le parole di un Papa dei nostri giorni, il diritto “a essere in condizione di rimanere nella propria terra”.

Come può uno Stato, una Comunità di Stati, garantire tale diritto ad ogni cittadino?

Costruendo, consolidando e tutelando le condizioni sociali, economiche e culturali perché ciò avvenga: infrastrutture, lavoro, servizi sociali, sanità, incentivi allo sport, proposte culturali e musicali, trasporti adeguati, tutela dell’ambiente.

Non è sufficiente riportare al Sud gli “emigranti” da lavoro se poi, oltre alle 8 ore di lavoro al computer di casa, non ci sono le condizioni al contorno per garantire una vita sociale “alla pari” con chi vive nelle città del Nord.

Ritorna attuale perciò il concetto di Welfare in senso lato, inteso come “stato sociale” o letteralmente “stato del benessere”:

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Chi lo dice?

L’ Articolo 22 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

E se la Dichiarazione ha carattere “universale” significa che tale principio vale per tutti i cittadini del mondo.

E allora perché non dovrebbe valere per gli emigranti e i rifugiati che approdano in Europa dalle coste italiane? Perché non ci poniamo mai il dubbio che tali “uomini, donne e bambini” non desiderino altro che rimanere nella propria terra invece di esserne sradicati a danno dei propri affetti e delle proprie radici?

Perché non chiediamo ai membri dei vari G8, G20, Gxxx di farsi carico di tale compito? Quello cioè di costruire e garantire a tali apolidi la possibilità di restare nella propria terra e di partecipare all’autodeterminazione del proprio popolo e della propria nazione senza diventare le vittime sacrificali delle moderne forme di colonizzazione.

I nostri paesi industrializzati, e per questo (ma solo per questo) considerati evoluti, hanno paura di dover condividere i propri privilegi economici e sociali con chi è “indietro”, così come anche noi, cittadini di tali stati, temiamo di “perdere” qualcosa se ci apriamo all’altro più “affamato” (connazionale o meno che sia).

Ad maiora (ma per loro che arrivano).


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